Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Nuove procedura per carta identità elettronica

Responsabile di procedimento: Gazzola Iris Bianca Maria

Descrizione

Si avvisa la cittadinanza che il 15 gennaio  2018 il Comune di LODI VECCHIO  emetterà la Carta di Identità Elettronica (C.I.E.). 

Come previsto dalla Circolare n. 8/2017 del Ministero dell'Interno, sarà abbandonata pertanto la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalata dai richiedenti per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale.

NON si può sostituire la carta d'identità cartacea ancora valida con la C.I.E..

La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno e, al momento, è previsto il rilascio ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO: per richiederlo consultare il sito  www.prenotazionicie.interno.gov.it  ed accreditarsi.

Si consiglia di prenotare l'appuntamento in anticipo in quanto è presumibile che la prima data utile sia a circa 30 giorni dalla richiesta.

Può richiedere la CIE:

  • chi ha la carta d'identità cartacea scaduta o che scadrà nei successivi 6 mesi
  • chi ha smarrito la carta d'identità cartacea
  • chi ha la carta d'identità deteriorata o illeggibile

ATTENZIONE: Il tempo presunto necessario per predisporre la pratica allo sportello sarà almeno di 30 minuti e verranno rilevate anche le impronte digitali.

Chi contattare

Personale da contattare: Cagnazzi Claudia

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

PER IL RILASCIO DELLA CIE:

  • una foto formato tessera (recenti, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco)
  • carta regionale dei servizi ("tessera sanitaria" riportante il codice fiscale)
  • Euro 22,50
  • la carta d'identità vecchia (se scaduta o deteriorata)
  • la denuncia di smarrimento resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza (se la carta è stata smarrita)

La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore che memorizza i dati anagrafici, la fotografia, due impronte digitali e il codice fiscale.
Il Comune identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta. Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e consegna la CIE entro n. 6 (sei) giorni lavorativi, all'indirizzo di residenza del cittadino.
Dopo tre tentativi di consegna andati a vuoti , il plico verrà depositato  all'Ufficio postale. 

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