Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
rendiconto 2016
Deliberazione n. 113 Lodi Vecchio - Rendiconto 2016
Rendiconto 2014
Deliberazione_n._313_del_09.11.2016_Lodi_Vecchio_RENDICONTO_2014.pdf
rendiconto 2013
Richiesta istruttoria - revisione straordinaria partecipate Art. 24 D. Lgs. 175_2016
Deliberazione_n_157_2016_Lodi_Vecchio_-_RENDICONTO_2013.pdf